REVISIONE DELLE TARIFFE
INAIL (COMMI 1121-1126)
Viene disposta, con effetto dal
1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi
e contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Per coprire le minori entrate
derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione,
• per il triennio 2019-2021,
delle risorse destinate dall’INAIL al finanziamento dei progetti di
investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• per il biennio 2020-2021,
delle risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della
singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica
lavorazione.
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Per consentire l’applicazione
delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, per il solo anno 2019,
alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento
dei premi.
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In particolare il termine del 31 dicembre 2018 per l’invio
delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 2019;
• sono differiti al 16 maggio 2019 i termini relativi ai
seguenti adempimenti
domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);
denuncia delle retribuzioni.
In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per
il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i
versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.
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