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mercoledì 29 ottobre 2014

Nuovo codice della strada e rapporti di lavoro

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/circolari/item/2076-nuovo-codice-della-strada-con-novita-nei-rapporti-di-lavoro


Il Governo (nuovo comma 4-bis dell’art. 94 del codice della strada, così come introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera a) della Legge n° 120/2010) ha approvato una modifica al codice della strada che andrà ad impattare sulla gestione del personale dipendente già dal prossimo 3 novembre.
E' stato, infatti, imposto l'obbligo di registrare alla Motorizzazione civile e di annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur non essendone intestatario. La Circolare n.18/2014 della Fondazione Studi analizza nel dettaglio le nuove procedure, illustrando gli obblighi da seguire e gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione.
L’obbligo di attivare tale nuova procedura vige solo per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, è possibile formalizzare ante 3.11 la consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale) attribuendogli data certa, tale documento andrà ad affiancare quello già posto in essere a suo tempo ed eviterà l'obbligo.

Beni concessi in uso al personale.
Le casistiche che principalmente si pongono sono 3: bene concesso in uso prettamente aziendale, bene concesso in uso promiscuo e bene concesso in uso personale.
o Per il bene concesso in uso aziendale non è corretto parlare di contratto di comodato. Il bene stesso viene messo a disposizione del lavoratore per l’espletamento delle proprie funzioni, è quindi un mezzo strumentale all’esecuzione della prestazione sinallagmatica.
L’utilizzo prettamente aziendale non configura un utilizzo continuativo di oltre 30 giorni, il lavoratore al rientro dal viaggio di lavoro dovrà riconsegnare il mezzo. A maggior ragione restando un bene nelle disponibilità dell’azienda, la stessa potrà liberamente consegnare tale mezzo ad altri lavoratori.

o Per il bene concesso in uso promiscuo o totalmente personale, invece, si configura l’obbligo di annotare sul libretto di circolazione il reale utilizzatore del bene.

Beni concessi in uso ai soci.
Discorso differente deve essere intrapreso per i beni concessi in uso ai soci.
Da una prima lettura del dettato normativo e della circolare del Ministero sembrerebbe che anche tali casistiche vadano denunciate, al fine di registrare il reale utilizzatore del bene. Infatti l’art. 94, comma 4-bis, del c.d.s., parla di reale utilizzatore diverso dall’intestatario del bene. Il socio, pur facendo parte della compagine sociale costituente la società, è soggetto terzo rispetto alla stessa.
Per converso, la circolare, al paragrafo E.1.1 evidenzia come tale obbligo nasca per i beni concessi ai propri dipendenti. La dizione utilizzata dall’estensore è molto stringente e, ad ora, non vi sono ulteriori chiarimenti. A parere dello scrivente nella dizione “propri dipendenti” bisognerà ricomprendere tutti quei soggetti per i quali, a diverso titolo, vige l’obbligo di iscrizione sul Libro Unico del Lavoro (si veda a tal riguardo la circolare Ministero del Lavoro n. 20 del 21.08.2008): collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto o mini co.co.co.) ed associati in partecipazione.
Relativamente ai beni concessi a soci, collaboratori e coadiuvanti familiari, a titolo precauzionale, meriterebbe procedere alla stipula di un comodato con data precedente al 3 novembre 2014 (dando allo stesso data certa) al fine di scongiurare eventuali profili sanzionatori.

Profili sanzionatori
I profili sanzionatori sono specificatamente due:
1) Chi non osserva le disposizioni stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526;

2) La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

1 commento:

  1. http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/niente-annotazione-libretto-auto-dipendenti

    La nuova disciplina prevede che nel caso in cui venga concessa la disponibilità del veicolo aziendale (vale sia per le aziende pubbliche che per quelle private) in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, per un periodo superiore a 30 giorni, unrappresentante dell’azienda (munito del potere di agire in nome e per conto dell’azienda, e munito di delega scritta rilasciata dal dipendente) debba provvedere alla presentazione di un’apposita istanza (conforme al Modello “Allegato B\1” presente a margine della circolare) e adempiere all’obbligo di annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli. L’adempimento deve essere effettuato anche qualora l’azienda abbia la “disponibilità” del veicolo a titolo di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente.
    La procedura per l’auto aziendale concessa in comodato gratuito ai propri dipendenti è dunque semplificata in quanto non devono essere effettuate le procedure di “aggiornamento” della carta di circolazione.
    I costi, seppur non quantificabili a livello amministrativo e gestionali, sono ridotti dal punto di vista finanziario. All’istanza deve essere allegata, oltre alla delega del dipendente anche la ricevuta di versamento dell’imposta di bollo pari ad Euro 16 e il pagamento di Euro 9 a titolo di diritti di motorizzazione.
    Se le registrazioni riguardano un’intera flotta aziendale, è prevista la possibilità di effettuare un’istanza cumulativa con un notevole risparmio anche in termini amministrativi e gestionali, oltre che finanziari (si paga una sola imposta di bollo). Attenzione però, l’aggiornamento nell’archivio deve essere effettuato per ogni singola auto aziendale, con il pagamento di Euro 9 per ciascun veicolo. A seguito dell’istanza, la Motorizzazione Civile rilascia l’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio nazionale di veicoli. Non è necessario che l’attestazione sia tenuta a bordo dell’auto aziendale, in quanto non sono previste sanzioni in sede di controllo stradale.
    Sul punto è intervenuta la circolare n.23743/2014 con la quale il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha fornito ulteriori chiarimenti.

    Il Ministero chiarisce che l’adempimento non deve essere effettuato qualora ladisponibilità del veicolo costituisca “a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo” (ad esempio per un prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera).
    Inoltre, viene ribadito che nel comodato di veicoli aziendali, deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo al driver.

    Sulla base di tale ricostruzione, sono “certamente escluse”:
    1. l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit”;
    2. l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (ad esempio i veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro);
    3. l’utilizzo della stessa auto da parte di più dipendenti.
    Con il documento di prassi inoltre, viene sciolto un nodo fondamentale, e cioè, viene chiarito che quanto specificato con la circolare n. 15513/2014 vale anche per le auto nella disponibilità di soci, amministratori e collaboratori.

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