Il 24 aprile è stato pubblicato, sulla Gazzetta
n. 66, il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, che stabilisce misure urgenti
per la competitività e la giustizia sociale. Tra le misure adottate:
► il bonus
Irpef di 80 euro, in favore dei lavoratori,
► la riduzione dell’Irap per imprese e
professionisti,
► la stabilizzazione della possibilità di
compensare i debiti tributari con i crediti commerciali verso la pubblica
amministrazione per le imprese fornitrici,
► l’aumento della tassazione sulle rendite
finanziarie.
Successivamente, con la Circolare
n. 8/E del 28 aprile 2014, l’Agenzia delle
Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento al bonus Irpef di 80 euro.
Proponiamo di seguito e in
sintesi le caratteristiche della nuova agevolazione.
A chi spetta il bonus
Prima
condizione
per poter beneficiare del bonus è percepire
una forma di reddito che lo consente. In tal senso potenziali beneficiari
del credito sono coloro che percepiscono:
1) redditi
di lavoro dipendente;
2) redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente appartenenti alle seguenti
categorie:
-
compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del
20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- le indennità e i compensi percepiti a carico
di terzi dai lavoratori, per incarichi svolti i relazione a tale qualità;
- le somme, da chiunque corrisposte, a titolo di
borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di
addestramento professionale, se il beneficiario non è un lavoratore dipendente
dell'erogatore; Si evidenzia che in questa categoria rientrano i compensi,
rimborsi spese o indennità erogate a stagisti e tirocinanti;
- le somme e i valori in genere corrisposti a
collaboratori coordinati e continuativi tipici (quali: amministratori,
componenti commissioni ecc.) o a collaboratori a progetto;
- remunerazioni corrisposte a sacerdoti e
ministri di culto;
- le prestazioni pensionistiche di cui al D.
Lgs. 21.4.1993, n. 1247;
- i compensi percepiti da soggetti impegnati in
lavori socialmente utili.
Una volta verificata la prima condizione occorre
verificare anche la seconda
condizione, ossia considerare che il credito
spetta solo se il contribuente è
titolare di un reddito complessivo, per
l’anno d’imposta 2014, non superiore a 26.000 euro. Si osservi che il
reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Infine deve verificarsi la terza condizione: l'imposta calcolata sui
redditi sopra elencati deve essere superiore
alle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 13, D.P.R. n. 917/1986;
La misura del beneficio
L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a
24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il
credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito
complessivo pari a 26.000 euro.
Il parametro di riferimento
è rappresentato, quindi, dal reddito
complessivo.
Reddito di riferimento
|
Calcolo
|
Credito spettante
|
fino a 8.145*
|
-
|
Nessun
credito
|
oltre 8.145 e fino a euro 24.000
|
80 euro al mese da maggio
a dicembre
|
640 euro
|
oltre euro 24.000
e fino a euro 26.000
|
il credito di euro 640 va
ridotto in virtù del rapporto tra l'importo di euro 26.000, diminuito del
reddito complessivo, e l'importo di euro 2.000
|
640 x
[(26.000 – reddito complessivo)/2.000]
|
oltre euro 26.000
|
-
|
nessun
credito
|
* limite di reddito per il quale le detrazioni per
lavoro coprono l’Irpef lorda.
|
Una volta determinata la
misura, secondo le modalità appena illustrate, essa
E dovrà essere rapportata al periodo di
lavoro nell'anno;
E sarà
valida per 8 mesi (da maggio a
dicembre 2014);
E
potrebbe diventare strutturale dal 2015 se prevista dalla legge di stabilità o
da altra disposizione specifica previa copertura finanziaria adeguata.
Riconoscimento del credito
Il credito è riconosciuto automaticamente in busta
paga, dal sostituto d'imposta.
Esso, per espressa
previsione del comma 4 dell’art. 1 del decreto, è riconosciuto “ripartendolo fra le retribuzioni erogate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire
dal primo periodo di paga utile”.
Considerata la data di
entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito
spettante ai beneficiari a partire dalle
retribuzioni erogate nel mese di maggio.
Solo nella particolare
ipotesi in cui ciò non sia possibile per
ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle
retribuzioni, spiega l’Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E, i sostituti riconosceranno il credito a
partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma
restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le
retribuzioni dell’anno 2014.
Gli adempimenti del sostituto d’imposta
Oltre al conteggio e al
riconoscimento in busta paga, al sostituto competono tutta una serie di
adempimenti quali: l’eventuale conguaglio una volta conosciuti i redditi
effettivi, la compensazione in F24, l’indicazione in Cud e nel Modello 770.
Quando il credito non spetta ma il sostituto
non lo sa
Il sostituto d’imposta
ovviamente può agire in base ai dati in sua conoscenza, perciò, i titolari di
un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da
quelli erogati dal sostituto d’imposta,
► sono
tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta,
► il quale potrà
recuperare il credito eventualmente erogato:
" dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi
a quello nel quale è resa la comunicazione
" comunque, entro i termini
di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
A tal fine è stato
predisposto un modulo, allegato alla presente comunicazione.
Si evidenzia che, il
contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito di
cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è
tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
I contribuenti senza sostituto d’imposta
Infine segnaliamo, per
completezza, che i soggetti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto
che non è sostituto di imposta (esempio lavoratori domestici), tenuto al
riconoscimento del credito in via automatica,
►
possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta 2014,
►
secondo le modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei
redditi, e, conseguentemente:
● utilizzarlo in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241,
● o richiederlo a rimborso.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate, la seconda sul
bonus di 80 euro previsto dal decreto Irpef, risolve alcuni dei dubbi
interpretativi sorti per l'applicazione del credito d'imposta. Ecco i
principali.
INDENNITA'
DI DISOCCUPAZIONE, CIG, MOBILITA': In
questi casi il bonus e' automatico. Il credito Irpef - spiega l'Agenzia -
scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del
reddito, come la cassa integrazione guadagni, l'indennità di mobilità e di
disoccupazione. Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare, è da
considerarsi "automatico", perché le somme percepite costituiscono
proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente,
quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare,
l'entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel
2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità.
Naturalmente, spetta all'ente erogatore, in qualità di sostituto d'imposta, il
compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo
importo sulla scorta dei dati in suo possesso.
SALARIO
DI PRODUTTIVITA': I redditi
soggetti all'imposta sostitutiva per l'incremento di produttività non rientrano
nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto
al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di Produttività individuale che può
beneficiare di questa Agevolazione fiscale non può essere complessivamente
superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento
della soglia di 26mila euro di reddito Complessivo. Allo stesso tempo, precisa
il documento di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta
sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria
per la verifica della "capienza" dell'imposta lorda, calcolata sui
redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
BONUS
AGLI EREDI: Il credito
spetta anche ai lavoratori deceduti in rapporto al loro periodo di lavoro nel
2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto
presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel
relativo modello.
CREDITO
IN BASE A PERIODO DI PAGA: La circolare
specifica gli step che il sostituto d'imposta deve seguire per il calcolo del
credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà
avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di
paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche
altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione
dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014.
Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l'intero anno 2014
l'importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un
importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a
dicembre 2014.
BONUS
VARIA CON PERIODO DI LAVORO EFFETTIVO: Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte
dell'anno il datore di lavoro deve calcolare il credito sulla base del periodo
di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di
22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un
credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l'importo
dovrà poi essere posto nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da
maggio in poi. Infatti, l'importo da erogare nel mese andrà parametrato in base
ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.
ATTENTI
ALLA CEDOLARE SECCA: La circolare
stabilisce che con l'obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il
quale il lavoratore non ha diritto al "Bonus Irpef", si deve tenere
conto anche dei redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a
cedolare secca.
RECUPERO
DEL CREDITO: il recupero
mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto
al limite annuale di 700mila euro previsto oramai da alcuni anni.
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