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mercoledì 21 maggio 2014

Bonus 80 €

Fonte: "La Rivista del Lavoro n° 18 Maggio 2014)

Il 24 aprile è stato pubblicato, sulla Gazzetta n. 66, il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, che stabilisce misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Tra le misure adottate:
il bonus Irpef di 80 euro, in favore dei lavoratori,
la riduzione dell’Irap per imprese e professionisti,
la stabilizzazione della possibilità di compensare i debiti tributari con i crediti commerciali verso la pubblica amministrazione per le imprese fornitrici,
l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie.

Successivamente, con la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento al bonus Irpef di 80 euro.

Proponiamo di seguito e in sintesi le caratteristiche della nuova agevolazione.

A chi spetta il bonus
Prima condizione per poter beneficiare del bonus è percepire una forma di reddito che lo consente. In tal senso potenziali beneficiari del credito sono coloro che percepiscono:
1) redditi di lavoro dipendente;
2) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente appartenenti alle seguenti categorie:
-  compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori, per incarichi svolti i relazione a tale qualità;
- le somme, da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è un lavoratore dipendente dell'erogatore; Si evidenzia che in questa categoria rientrano i compensi, rimborsi spese o indennità erogate a stagisti e tirocinanti;
- le somme e i valori in genere corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi tipici (quali: amministratori, componenti commissioni ecc.) o a collaboratori a progetto;
- remunerazioni corrisposte a sacerdoti e ministri di culto;
- le prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs. 21.4.1993, n. 1247;
- i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Una volta verificata la prima condizione occorre verificare anche la seconda condizione, ossia considerare che il credito spetta solo se il contribuente è titolare di un reddito complessivo, per l’anno d’imposta 2014, non superiore a 26.000 euro. Si osservi che il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Infine deve verificarsi la terza condizione: l'imposta calcolata sui redditi sopra elencati deve essere superiore alle detrazioni di cui al comma 1, dell'art. 13, D.P.R. n. 917/1986;


La misura del beneficio
L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Il parametro di riferimento è rappresentato, quindi, dal reddito complessivo.


Reddito di riferimento
Calcolo
Credito spettante
fino a 8.145*
-
Nessun credito
oltre 8.145 e fino a euro 24.000
80 euro al mese da maggio a dicembre
640 euro
oltre euro 24.000
e fino a euro 26.000
il credito di euro 640 va ridotto in virtù del rapporto tra l'importo di euro 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro 2.000
640 x [(26.000 – reddito complessivo)/2.000]
oltre euro 26.000
-
nessun credito
* limite di reddito per il quale le detrazioni per lavoro coprono l’Irpef lorda.

Una volta determinata la misura, secondo le modalità appena illustrate, essa
E dovrà essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno;
E sarà valida per 8 mesi (da maggio a dicembre 2014);
E potrebbe diventare strutturale dal 2015 se prevista dalla legge di stabilità o da altra disposizione specifica previa copertura finanziaria adeguata.

Riconoscimento del credito
Il credito è riconosciuto automaticamente in busta paga, dal sostituto d'imposta.
Esso, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 1 del decreto, è riconosciuto “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”.

Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio.

Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, spiega l’Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

Gli adempimenti del sostituto d’imposta
Oltre al conteggio e al riconoscimento in busta paga, al sostituto competono tutta una serie di adempimenti quali: l’eventuale conguaglio una volta conosciuti i redditi effettivi, la compensazione in F24, l’indicazione in Cud e nel Modello 770.


Quando il credito non spetta ma il sostituto non lo sa
Il sostituto d’imposta ovviamente può agire in base ai dati in sua conoscenza, perciò, i titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta,
sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta,
il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato:
" dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione
"  comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

A tal fine è stato predisposto un modulo, allegato alla presente comunicazione.

Si evidenzia che, il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

I contribuenti senza sostituto d’imposta
Infine segnaliamo, per completezza, che i soggetti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (esempio lavoratori domestici), tenuto al riconoscimento del credito in via automatica,
possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014,
secondo le modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente:
  utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241,

o richiederlo a rimborso.



La circolare dell'Agenzia delle Entrate, la seconda sul bonus di 80 euro previsto dal decreto Irpef, risolve alcuni dei dubbi interpretativi sorti per l'applicazione del credito d'imposta. Ecco i principali.
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE, CIG, MOBILITA': In questi casi il bonus e' automatico. Il credito Irpef - spiega l'Agenzia - scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l'indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus, infatti, come chiarisce la circolare, è da considerarsi "automatico", perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l'entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità. Naturalmente, spetta all'ente erogatore, in qualità di sostituto d'imposta, il compito di determinare in via automatica la spettanza del credito e il relativo importo sulla scorta dei dati in suo possesso.

SALARIO DI PRODUTTIVITA': I redditi soggetti all'imposta sostitutiva per l'incremento di produttività non rientrano nel calcolo della soglia di reddito di 26mila euro, che fa perdere il diritto al bonus Irpef. Nel 2014 la retribuzione di Produttività individuale che può beneficiare di questa Agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito Complessivo. Allo stesso tempo, precisa il documento di prassi, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della "capienza" dell'imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

BONUS AGLI EREDI: Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in rapporto al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo le modalità che saranno specificate nel relativo modello.

CREDITO IN BASE A PERIODO DI PAGA: La circolare specifica gli step che il sostituto d'imposta deve seguire per il calcolo del credito. Una volta calcolato il credito, la successiva ripartizione potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga. Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014. Ad esempio, per i rapporti di lavoro che si protraggono per l'intero anno 2014 l'importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014.

BONUS VARIA CON PERIODO DI LAVORO EFFETTIVO: Nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell'anno il datore di lavoro deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo. Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l'importo dovrà poi essere posto nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi. Infatti, l'importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione.
ATTENTI ALLA CEDOLARE SECCA: La circolare stabilisce che con l'obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al "Bonus Irpef", si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca.

RECUPERO DEL CREDITO: il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro previsto oramai da alcuni anni.

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