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mercoledì 18 dicembre 2013

Somministrati esclusi dal computo dei 15 solo se entro i limiti del CCNL: Sentenza Cassazione.


Il D.Lgs. n° 276/2003 esclude i lavoratori in somministrazione dal computo dei 15 dipendenti ai fini della tutela reale ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Ma l’impiego di tali lavoratori in violazione delle norme del contratto collettivo applicato dall’azienda fa si che i lavoratori in eccesso siano computati nella dimensione aziendale ai fini della tutela reale.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 26654 del 28/11/2013, ha precisato che l’utilizzo di lavoratori in somministrazione in numero superiore ai limiti previsti dal CCNL applicato dall’azienda costituisce “frode alla legge” e tali contratti devono intendersi stipulati per eludere la norma di legge che tutela con la reintegra i lavoratori illegittimamente licenziati. Pertanto, nel caso in specie, considerando i somministrati impiegati in più rispetto ai limiti del CCNL l’azienda supera il limite dei 15 dipendenti e alla stessa i giudici applicano la tutela reale, imponendo all’azienda la reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato.

Che risvolti può avere ai fini delle assunzioni obbligatorie?

martedì 17 dicembre 2013

Flussi d'ingresso: parte da oggi la precompilazione dei moduli per lavoratori non comunitari

Decreto Flussi 2013 
A partire dalle ore 8:00 del 17 dicembre 2013 sono disponibili per la pre-compilazione i moduli per la presentazione delle domande di cui al DPCM 25 novembre 2013.
A partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2013 saranno aperti i termini per l'invio delle domande.
I moduli saranno disponibili fino al termine di 8 mesi dalla data di pubblicazione del decreto. Elenco dei modelli di domanda:
·                                 Modelli A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile,
·                                 Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato,
·                                 Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato,
·                                 Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo,
·                                 Modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato,
·                                 Modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo,
·                                 Modello LS1 richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
·                                 Modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.



Fonte:
- Ministero del Lavoro

Min.Lavoro: modalità operative per la presentazione del Prospetto Informativo disabili

La Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 16522 del 12 dicembre 2013, comunica le modalità di presentazione del prospetto informativo per gli obblighi occupazionali dei disabili relativo all'anno 2013.
Il Prospetto informativo, che dovrà essere presentato dal 10 gennaio al 15 febbraio 2014, è una dichiarazione che le aziende con 15 o più dipendenti, costituenti base di computo, devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenenti alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.
E' appena il caso di evidenziare che la legge di riferimento è l'articolo 9, comma 6, Legge 12 marzo 1999 n. 68, e non, come erroneamente indicato nella nota, la "legge 12 marzo 1968".

Fonte:
Ministero del Lavoro

Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro: Sentenza Cassazione

Corte di Cassazione Sentenza n. 26522 del 27 novembre 2013

Laddove venga resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell'associato nella gestione dell'impresa stessa, il rapporto di associazione in partecipazione deve essere assimilato al rapporto di lavoro dipendente. Ecco quindi che, se la quota dell'associato in partecipazione è calcolata sui ricavi lordi, il rapporto si configura quale rapporto di lavoro dipendente e non di lavoro autonomo.

domenica 8 dicembre 2013

Il nuovo ISEE

L'ISEE serve a valutare la situazione economica dei nuclei familiari per regolare l'accesso alle prestazioni (in moneta e servizi) sociali e sociosanitarie erogate dai vari livelli di Governo (dalla mensa scolastica alle tasse universitarie).

Serve per fissare tariffe differenziate oppure per la fissazione di soglie oltre le quali non è ammesso l’accesso alle prestazioni.

La riforma dell’ISEE, introdotta dal decreto “Salva Italia”, è necessaria per rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, ridurre le sperequazioni nell’accesso alle prestazioni e rafforzare il sistema di controllo.

Il nuovo ISEE:
o       Considera tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti;
o       Migliora la capacità selettiva dando un peso più adeguato alla componente patrimoniale;
o       Considera le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi, come le famiglie con 3 o più figli e quelle con persone con disabilità;
o       Consente una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;

o       Riduce l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli per ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.


Corte di Cassazione: sentenza 26397 del 26/11/2013 - Scarica illegalmente film e musica dal pc aziendale

Il dipendente che installa un noto programma per condividere e scaricare illecitamente musica e film da internet sul pc aziendale non può essere legittimamente licenziato dall’azienda, qualora nelle regole di policy aziendale il provvedimento espulsivo sia solo una delle possibili conseguenze della condotta illecita del lavoratore.

La Corte di Cassazione nella sentenza n° 26397 del 26/11/2013, precisa, che l’addebito contestato al lavoratore dall’azienda è troppo generico per poter valutare correttamente la gravità dei fatti contestati al dipendente, nonostante l’attività di peer to peer esponga il pc aziendale all’accesso dall’esterno, che consentano di valutare la gravità delle azioni poste in atto dal dipendente: in mancanza la sanzione deve conservativa.

Contratto a termine: il diritto di precedenza.

La Fondazione Studi dei CdL, con la circolare n° 15/2013, ha analizzato la disciplina del diritto di precedenza – e in particolare l’art. 5 del D.Lgs. n° 368/2001 che regola il diritto di precedenza dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato – che investe le aziende interessate a usufruire del bonus assunzioni. In particolare è stato chiarito che, ai fini del diritto di precedenza, i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa complessiva superiore ai 6 mesi, dovranno manifestare al propria volontà entro un termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Come precisato gli esperti della Fondazione Studi si soffermano in particolar modo sul diritto di precedenza previsto dal D.Lgs. 368/2001 per i lavoratori assunti con contratto a termine. Nel dettaglio, vengono richiamate le disposizioni normative presenti nel D.Lgs. n° 368/2001, art. 5, 4-quater-quinques e sexies, secondo i quali – al fine del diritto di precedenza – il lavoratore che ha prestato attività lavorativa presso un datore di lavoro con uno o più contratti a tempo determinato di durata complessiva superiore ai sei mesi o per lo svolgimento di attività stagionale dovrà palesare, entro un termine rispettivamente di sei o tre mesi dalla cessazione del rapporto, la propria volontà al datore di lavoro. Da tenere presente che il diritto di precedenza sarà relativo, nel primo caso, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto mentre, per i lavoratori stagionali, il diritto di precedenza è relativo alle medesime attività stagionali nel limite massimo di un anno dalla cessazione del rapporto che ha generato il diritto di precedenza stesso.

Fonte:
www.fiscal-focus.info