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mercoledì 8 marzo 2017

Lavoro accessorio Parma - Reggio: nuovo indirizzo mail

La presente per comunicare che, dal 30/04/2017, l’unico indirizzo valido per comunicare le prestazioni di lavoro accessorio (voucher) per le province di Parma e Reggio Emilia sarà


Fino a tale data, rimarranno validi anche i vecchi indirizzi. Dopo di che, verranno disattivati e l’unico indirizzo valido rimarrà quello nuovo.

venerdì 3 marzo 2017

Parma: designazione di rappresentanti comunali in organismi partecipati

http://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/Avviso-per-la-presentazione-di-candidature-per-la-nomina-e-designazione-di-rappresentanti-comunali-in-organismi-partecipati_m1045.aspx

Bonus mamma: Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2039%20del%2027-02-2017.htm

Premessa

L’art. 1, comma 353 della legge di Bilancio per il 2017 prevede che: “A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.

Si specifica che l'onere derivante dall'erogazione dell'indennità di cui al comma 353 citato è posto a carico dello Stato.

Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione, sulla base delle indicazioni comunicate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si fornisce con la presente circolare la disciplina di dettaglio di questa nuova misura.

1.   Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

  • residenza in Italia;
  • cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
  • per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

giovedì 2 marzo 2017

Distacco transnazionale

Con il Decreto Legislativo 136/2016 l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva "Enforcement" (2014/67/UE) sul distacco di un lavoratore in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente. Obiettivo fondamentale della normativa è contrastare il fenomeno del distacco abusivo, garantendo il rispetto di un appropriato livello di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per quanto riguarda l'impiego, la remunerazione e le altre condizioni di lavoro.
In caso di distacco transnazionale, a partire dal 26 dicembre, diventa obbligatorio l'invio della comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia da parte delle aziende straniere. Sono soggette a questo adempimento le imprese stabilite in altri Stati membri o in uno Stato terzo/extra UE e le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.
Le modalità operative con cui deve essere trasmessa sono contenute nel Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 e nella circolare n. 3/2016, che fornisce maggiori chiarimenti sulla compilazione dei diversi campi e le modalità provvisorie previste per il cabotaggio nel settore dei trasporti.
La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco. Ogni successiva variazione dovrà avvenire tramite la medesima procedura informatica entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
Il modello telematico UNI_DISTACCO_UE, una volta compilato e trasmesso, conterrà le informazioni relative al prestatore di servizi, ai lavoratori distaccati, al soggetto distaccatario, oltre che alla durata e sede del distacco.
Nell'ambito del settore trasporto, la circolare chiarisce che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale.




lunedì 27 febbraio 2017

Apprendistato: quanti apprendisti posso assumere?


IMPRESE NON ARTIGIANE
  • per le Aziende con un numero di lavoratori pari e/o superiori alle 10 unità non può essere superato il rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Es.: in un'azienda con 10 lavoratori specializzati o qualificati, il numero di apprendisti da poter impiegare sarà pari a 7. In sostanza per ogni 2 lavoratori specializzati o qualificati è possibile assumere 3 apprendisti.
  • Per la Aziende con un numero di lavoratori inferiori alle 10 unità, il rapporto è pari al 100% delle maestranze qualificate. Es.: se un'azienda ha 7 dipendenti assunti a tempo indeterminato, potrà assumere massimo 7 apprendisti.
  • Diverso è il discorso per le ditte individuali o Aziende senza dipendenti: in tal caso il datore di lavoro, pur non avendo maestranze qualificate in azienda, potrà assumere fino ad un massimo di 3 apprendisti.

IMPRESE ARTIGIANE 
  • Imprese che non lavorano in serie: massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 9 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità in più siano apprendisti)
  • Imprese che lavorano in serie con lavorazioni non del tutto automatizzate: massimo 9 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 5 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 12 a condizione che le unità in più siano apprendisti)
  • Imprese che lavorano nei settori della lavorazione artistica, tradizionale e dell’abbigliamento su misura: massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 16 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 40 a condizione che le unità in più siano apprendisti)
  • Imprese edili: massimo 10 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 5 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 14 a condizione che le unità in più siano apprendisti).

giovedì 19 gennaio 2017

Comunicazione annuale lavoratori somministrati (per anno 2016)

Entro il 31 gennaio 2017 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2016, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2016.

Nella comunicazione andrà indicato:
  •  il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  •  il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

La norma (art. 40, co 1, decreto legislativo n. 81/2015) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.

Alleghiamo fac simile di comunicazione da compilare.

giovedì 12 gennaio 2017

F24: soppressione codici tributo dal 01/01/2017.

Evidenziamo la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice 1013 (ritenute su conguaglio da effettuato nei primi due mesi dell’anno), che confluiscono entrambi nel codice 1001.