Cerca nel blog

venerdì 21 settembre 2012

SOCIAL LENDING


Il social lending è un modo intelligente di gestire le proprie finanze, lasciando da parte banche e finanziarie.

Noto anche come P2P (Peer-to-Peer) lending, il social lending si basa sulla creazione di una comunità nella quale i Richiedenti (coloro che richiedono un prestito) e i Prestatori (coloro che investono il proprio denaro prestandolo ad altri) possono interagire direttamente tra loro, senza ricorrere ad intermediari, ottenendo così condizioni migliori per entrambi: tassi più bassi per chi ottiene il prestito e interessi più alti per chi presta denaro. All’interno della comunità si crea in questo modo un mercato, nel quale i tassi correnti sono determinati solo e soltanto dall’incontro diretto tra domanda e offerta.

Origini e sviluppo

Nel 2005, in Gran Bretagna, Zopa Ltd ha introdotto il social lending, facendolo diventare in pochi anni un modello finanziario alternativo che funziona su larga scala. Oltre a Zopa, altri marketplace di social lending hanno avuto successo – Prosper e LendingClub negli USA e Smava in Germania tra gli altri – a testimonianza della bontà dell’idea.

Come funziona

Il social lending è un sistema efficiente, conveniente e reso sicuro con una serie di accorgimenti. Ecco come funziona:
·                     i Prestatori attivano le loro offerte su Smartika, indicando importo e durata del prestito, tasso desiderato e tipologia dei Richiedenti a cui prestare (A+, A, B, C individuanti diverse classi di merito creditizio). Per diversificare il rischio l’offerta viene suddivisa in 50 parti: il Prestatore che mette in offerta 1.000 € presterà a 50 diversi Richiedenti 20 € ciascuno;
·                     controlliamo che il Richiedente del prestito abbia un profilo creditizio adeguato e, in caso positivo, lo assegniamo in base al suo profilo a una delle classi di merito creditizio;
·                     la piattaforma compone il prestito con le offerte presenti e il Richiedente decide se accettare la proposta di prestito. L’approvazione finale avviene sulla base di un’attenta valutazione della documentazione fornita dal Richiedente;
·                     il Richiedente si riconosce contrattualmente debitore dei Prestatori;
·                     i Richiedenti ripagano le rate mensili via addebito automatico (RID). Se il richiedente è in ritardo con i pagamenti, vengono attivate società di recupero crediti;
·                     i flussi di denaro tra Prestatori e Richiedente avvengono attraverso conti di pagamento a loro intestati, tutelati per legge.

A parte banche e finanziarie, sono tutti contenti - i Prestatori ottengono ottimi rendimenti, i Richiedenti ottimi tassi.

giovedì 20 settembre 2012

Contribuzione formazione continua

Dal 2003, con la creazione dei primi fondi paritetici interprofessionali, le azienda hanno la possibilità di formare gratuitamente il loro personale dipendente secondo quanto previsto dalla legge 388/2000. Nell’ottica del legislatore i benefici sono molteplici, una maggiore professionalità del personale consente alle imprese di migliorarsi ed anche di porsi sul mercato in modo maggiormente competitivo.
La formazione, peraltro, stimola anche il lavoratore che può veder crescere le proprie competenze. Il lavoratore formato potrà quindi trovare più spazi nel mercato del lavoro.
L’adesione al fondo rappresenta un vantaggio per l’azienda, perché senza oneri aggiuntivi può organizzare corsi di formazione per il personale dipendente.
L’attività dei fondi è quella di sostenere economicamente lo sviluppo della professionalità delle risorse umane.
Il contributo che finanzia tali fondi, che ad oggi coprono tutti i settori economici,  viene versato mensilmente all’INPS. Tutte le aziende con dipendenti, infatti, già pagano la quota dello 0,30% calcolato sulle retribuzioni lorde dei propri dipendenti (contributo obbligatorio DS per la disoccupazione involontaria) al momento del versamento dei contributi mensili.
L’adesione al fondo non rappresenta quindi un costo, bensì un vantaggio per l’azienda, perché senza oneri aggiuntivi può, se ne fosse interessata, organizzare corsi di formazione per il personale dipendente oppure aderire gratuitamente a corsi organizzati da terzi e sovvenzionati dai fondi interprofessionali.
L’attività dei fondi è quella di sostenere economicamente lo sviluppo della professionalità delle risorse umane nell’ottica di sviluppare. Oltre a finanziare, i piani formativi aziendali e/o territoriali, con le modifiche dell’art 48 legge 289/02, i Fondi Interprofessionali potranno finanziare anche piani formativi individuali, ed altre attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative.

Come Aderire:
L’adesione ai Fondi non comporta alcun costo né per l’azienda né per i lavoratori. Per aderire, è sufficiente indicare nella denuncia UNIEMENS (ex DM/10), obbligatoria da gennaio 2010, il codice di adesione del fondo “XXXX” (ogni fondo ha un codice identificativo specifico) nella sezione Posizione Contributiva, Denuncia Aziendale, Fondo Interprofessionale, Adesione e a seguire scrivere il numero dei dipendenti (quadri, impiegati e operai) interessati dall’obbligo contributivo.
Per le Aziende provenienti da altri Fondi è necessario indicare prima il codice di revoca “REVO” e poi il codice di adesione..
Le Aziende del settore Agricolo possono aderire attraverso il modello trimestrale DMAG.
 
 

mercoledì 19 settembre 2012

Sentenza n° 34747 del 11/09/2012 Quarta Sezione Penale della Cassazione: SICUREZZA

Sentenza n° 34747 del 11/09/2012 Quarta Sezione Penale della Cassazione: SICUREZZA
Se i controlli in cantiere non sono “continui e pressanti”, il datore di lavoro risponde dell’incidente mortale occorso all’operaio che non indossava gli strumenti di protezione.


Esame Avvocato

Lo scorso 07/09/2012 il Ministero della Giustizia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di esame (sessione 2012) per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Scadenza iscrizione: 12/11/2012.

Prove scritte: 11, 12, 13 Dicembre 2012

Mod. 770/2012 - Ordinario e Semplificato

Il 20 Settembre 2012 è l'ultimo giorno utile per inviare telematicamente il modello 770/2012.

Sanzioni omessa denuncia:
La sanzione pecuniaria va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate con un minimo di € 258,00 (valido anche per dichiarazione nulla o presentata con ritardo superiore a 90 giorni)

Accesso alle Professioni

E' stato pubblicato sulla GU n° 189 deò 14/08/2012 il DPR 7/08/2012 n° 137 il "Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del DL 13/08/2011, n° 138, convertito, con modificazioni, dalla L 14/09/2011 n° 148".

Sintesi normativa:
- Accesso libero alla professione e non discriminatorio;
- Effettività del tirocinio;
- Obbligo formazione continua del professionista.

Si restringe la definizione di "professione regolamentata", limitata a quelle attività "il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini e collegi", rimangono fuori gli iscritti ad albi, registri ed elenchi tenuti dalle Amministrazioni pubbliche.

Tutela del cliente:
- Obbligo dell'assicurazione professionale a tutela del cliente (n.d.r. ci sono professionisti che non la facevano?! era necessario l'obbligo?! come si tutelavano?!);
- Durata massima tirocinio 18 mesi (soglia 3 praticanti).
--> verifica decreti attuativi;
--> verifica convenzioni per il tirocinio in concomitanza con gli studi;

Regolamento pratica:
- Registro praticanti presso l'Ordine;
- Il "Dominus" deve avere almeno 5 anni di anzianità (di iscrizione all'Ordine);
- Max 3 praticanti contemporaneamente;
- Convenzione con Università (primi 6 mesi);
- Presso enti o professionisti di altri paesi (max 6 mesi);
- i praticanti devono osservare gli stessi doveri e le norme deontologiche (possibili sanzioni disciplinari);
- il consiglio, al termine del tirocinio, rilascia apposito certificato che vale per 5 anni (dopo tale termine perde efficacia).

Consulenti del Lavoro:
* DPR 137/2012;
* Decreto 20/06/2011: prevede che esso possa essere svolto o presso un Consulente del Lavoro iscritto all'albo da almeno 2 anni oppure presso un avvocato o un dottore commercialista a condizione che questi ultimi abbiano effettuato, da almeno 3 anni, apposita comunicazione alla DTL.




Apprendisti licenziati. Ok all’iscrizione nelle liste di mobilità.

Il Ministero del Lavoro in risposta all’interpello 25/2012 pubblicato il 01/08/2012, ha chiarito che gli apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, possono iscriversi nelle liste di mobilità.