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giovedì 19 gennaio 2017

Comunicazione annuale lavoratori somministrati (per anno 2016)

Entro il 31 gennaio 2017 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2016, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2016.

Nella comunicazione andrà indicato:
  •  il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  •  il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

La norma (art. 40, co 1, decreto legislativo n. 81/2015) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo.

Alleghiamo fac simile di comunicazione da compilare.

giovedì 12 gennaio 2017

F24: soppressione codici tributo dal 01/01/2017.

Evidenziamo la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice 1013 (ritenute su conguaglio da effettuato nei primi due mesi dell’anno), che confluiscono entrambi nel codice 1001.

mercoledì 28 dicembre 2016

INAIL PUBBLICA BANDO ISI 2016

L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Fondi a disposizione e tipologie di progetto
L'Inail, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
1. Progetti di investimento
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro  (50.000 euro per i progetti di cui al punto 4), viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).
Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice identificativo
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito Inail le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:
• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita;
• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (Nome Utente e Password). Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail, nella sezione "Accedi ai servizi online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017.

Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day)
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo.

Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto.

venerdì 16 dicembre 2016

Lavoro minorile


A) Età minima per l’accesso al lavoro: in conformità con quanto stabilito dalla stessa Costituzione (art. 37, 2° comma), l’accesso al lavoro del soggetto minore richiede innanzitutto, a pena di nullità, il raggiungimento dell’età minima stabilita dalla legge. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), l’età minima per l’accesso al lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2007 (nota n. 25/I/0009799 del 20 luglio 2007) è stata fissata in 16 anni. Le uniche eccezioni al limite di età sono, espressamente, regolamentate dall’art. 4 della L. n. 977/67, come sostituito dall’art. 6, co. 1, del D. Lgs. n.345/99 e dal D.M. 27 aprile 2006, n. 218.

B) Assolvimento obbligo scolastico: a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), a partire dall’anno scolastico 2007/2008, l’istruzione obbligatoria deve essere impartita per almeno dieci anni: con la norma in esame pertanto è stato rivisto, innalzandolo, il precedente numero minimo di anni di istruzione (fino al 31 agosto 2007 pari ad 8 anni in virtù delle modifiche introdotte dalla L. n. 53/2003). Qualsiasi attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo scolastico deve essere rilasciata dalla competente autorità scolastica, trattandosi di questione che attiene alle attribuzioni del Ministero della Pubblica Istruzione (Min. Lavoro lettera circolare n. 5/27341/70/AG/16 del 27 luglio 2000). In caso di minore extracomunitario, anch’egli soggetto all’obbligo scolastico, l’eventuale percorso scolastico effettuato all’estero dovrà essere valutato dalla competente autorità scolastica.

Il ragazzo quindi deve avere almeno 16 anni e 10 anni di istruzione obbligatoria effettuata e certificata.


L’ammissione al lavoro del minorenne è subordinata all’effettuazione di una visita medica preventiva che ne accerti l’idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito (da valutare i risvolti dell'abrogazione DL 69/2013 - "decreto del fare").

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi specifica per i minori (art. 7 della L. n. 977/1967, come modificato dal D. Lgs. n. 345/1999).


La durata massima dell’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Novità 2017: collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili:

Dal 1° gennaio 2017 al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti (computabili) scatterà  l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile: l’azienda avrà 60 giorni di tempo per adempiere, trascorsi i quali troverà applicazione la sanzione amministrativa di euro 153,20  per ogni giorno di “scopertura”.

Pertanto l’obbligo di assunzione alla cui inottemperanza, entro 60 giorni,  è collegata la sanzione citata scatta sia per il raggiungimento dei 15 dipendenti, sia nel momento in cui si libera un posto già coperto da un disabile per pensionamento, dimissioni, ecc. ecc.

L’esonero dall'obbligo di assunzione è concesso per situazioni particolari legate alla pericolosità, insalubrità o alta specializzazione dell’attività svolta  o all’esclusione dalla base di calcolo dei lavoratori per i quali l’azienda paga un premio superiore al 60 per mille.  
Viene inoltre previsto l’istituto della diffida che consente, a determinate condizioni,  di pagare la sanzione nella misura di  1/4 del massimo.


Riportiamo di seguito le quote di riserva di assunzione di lavoratori disabili in base alle dimensioni aziendali:

- le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenute all’assunzione di 1 disabile;
- le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute all’assunzione  di 2 disabili;
- le aziende che occupano più di 50 dipendenti sono tenute al rispetto di un’aliquota del 7% del personale computabile, oltre all’assunzione di un’unita proveniente dalle categorie protette (orfani, vedove dei caduti per lavoro o per servizio e soggetti equiparati).



venerdì 25 novembre 2016

Nuovo termine per presentare la CIGO


Messaggio Inps n. 4752 del 23 novembre 2016
Con il Messaggio 4752 del 23 novembre 2016, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 185/16 che ha modificato l’art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15, relativa al nuovo termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.
Si tratta di una disposizione con la quale si realizza una significativa semplificazione degli adempimenti procedurali a carico delle aziende.
Quest’ultime, infatti, per effetto della nuova disposizione, possono presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili – in particolare eventi meteo – intervenuti nel corso di un mese, entro la fine del mese successivo, superando la previgente disciplina che prevedeva anche per tali fattispecie il termine di quindici giorni dal verificarsi del singolo evento di sospensione.
La riforma si applica per tutte le domande presentate a partire dall’8 ottobre 2016, giorno di entrata in vigore della riforma.