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venerdì 24 maggio 2013

PREAVVISO

Il preavviso è un istituto definito dalla legge a tutela della parte che subisce il recesso di un contratto.

Nel diritto del lavoro il preavviso riguarda la quasi totalità dei casi di risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento e dimissioni), con alcune limitate eccezioni riguardanti le ipotesi di:
  • Preavviso
    giusta causa, cioè per evento o comportamento che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto
  • risoluzione consensuale, cioè quando le parti si siano accordate formalmente in maniera diversa.
Tutte le altre forme di recesso debbono essere caratterizzate dall'intimazione della risoluzione del rapporto con preavviso, su iniziativa della parte che recede dal contratto (eventualmente le parti, di comune accordo, possono concordare la non effettuazione del periodo di preavviso).

Il preavviso assolve quindi alla specifica funzione di "attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione dei rapporto per la parte che subisce l'iniziativa del recesso".

La mancata effettuazione del preavviso comporta il risarcimento di un danno, quantificato economicamente nella retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di lavoro non effettuato.
Pertanto, nel caso in cui la mancata effettuazione del preavviso sia dovuta ad una decisione del lavoratore, a costui verrà trattenuto sulle competenze di fine rapporto un importo corrispondente al periodo di preavviso non prestato (completo o parziale).

Viceversa, quando la decisione di dispensare il lavoratore dall’effettuazione del preavviso sia dovuta al datore di lavoro, al lavoratore spetterà un importo aggiuntivo alle competenze di fine rapporto calcolato secondo le stesse modalità.

La contrattazione collettiva stabilisce il periodo di preavviso che viene quantificato normalmente sulla base della qualifica di inquadramento e dell’anzianità di servizio.

Sempre la contrattazione definisce la modalità di decorrenza del preavviso (dall’inizio o dalla metà del mese o altro).

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