08/09/2014 - La riforma
Fornero fa
sentire alcuni dei propri effetti anche a mesi di distanza: uno di questi è il contributo
sul fondo di solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla cassa
integrazione guadagni, previsto a suo tempo dalla riforma, che lavoratori
dipendenti e imprenditori inizieranno a pagare dal mese di settembre. Il
contributo è dello 0,5% sulla retribuzione, di cui un terzo è a carico del
lavoratore. Dalla busta paga di settembre verranno tolti gli arretrati da
gennaio 2014, quindi il calcolo è il seguente: lo 0,5 della retribuzione diviso
3 (il terzo a carico del lavoratore), da moltiplicare poi per 9 (i mesi
arretrati).
IL FONDO - Il fondo che dovrebbe sostituire di fatto le prestazione
erogate con la cassa in deroga (per la quale, in via di eliminazione a fine
2016, non sono previsti contributi da aziende e lavoratori) si finanzia con “un
contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi
a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.
Il contributo avrebbe dovuto
essere versato dall’inizio del 2014 ma le modalità sono arrivate solo ora e a
settembre non solo si pagheranno gli arretrati (per una retribuzione lorda di
2.000 euro mensili circa 30 euro a carico del lavoratore e 60 per l’impresa) ma
si chiederà anche l’1% di mora sul dovuto a partire dal 7 giugno.
LA CIRCOLARE - L’articolo
3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 – ricorda l’Inps – "ha la finalità di
assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti
dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di
rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa
per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria". In pratica per le aziende che non sono coperte
dalla cassa (come ad esempio quelle commerciali fino a 50 dipendenti) arriverà
uno strumento di tutela in caso di sospensione dell’attività lavorativa. Ma la
tutela sarà prevista per un periodo più breve di quello della cig. Si potrà
ricevere l’assegno per soli tre mesi (prorogabili in via eccezionale fino a 9).
"Il fondo – si legge nella circolare – ha l’obbligo del bilancio in
pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità".
IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE - E’
previsto inoltre un contributo addizionale totalmente a carico del datore di
lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le
imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano
più di 50 dipendenti. Dal 2020 il sistema peraltro diventerà ancora più “a
consumo”, sottolinea il segretario confederale Uil Guglielmo Loy, con la
possibilità per l’azienda di recuperare attraverso le prestazioni ai lavoratori
sospesi solo le somme già versate.
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