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martedì 23 settembre 2014

Contributo di solidarietà


08/09/2014 - La riforma Fornero fa sentire alcuni dei propri effetti anche a mesi di distanza: uno di questi è il contributo sul fondo di solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, previsto a suo tempo dalla riforma, che lavoratori dipendenti e imprenditori inizieranno a pagare dal mese di settembre. Il contributo è dello 0,5% sulla retribuzione, di cui un terzo è a carico del lavoratore. Dalla busta paga di settembre verranno tolti gli arretrati da gennaio 2014, quindi il calcolo è il seguente: lo 0,5 della retribuzione diviso 3 (il terzo a carico del lavoratore), da moltiplicare poi per 9 (i mesi arretrati).

IL FONDO - Il fondo che dovrebbe sostituire di fatto le prestazione erogate con la cassa in deroga (per la quale, in via di eliminazione a fine 2016, non sono previsti contributi da aziende e lavoratori) si finanzia con “un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.
Il contributo avrebbe dovuto essere versato dall’inizio del 2014 ma le modalità sono arrivate solo ora e a settembre non solo si pagheranno gli arretrati (per una retribuzione lorda di 2.000 euro mensili circa 30 euro a carico del lavoratore e 60 per l’impresa) ma si chiederà anche l’1% di mora sul dovuto a partire dal 7 giugno.

LA CIRCOLARE - L’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 – ricorda l’Inps – "ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria". In pratica per le aziende che non sono coperte dalla cassa (come ad esempio quelle commerciali fino a 50 dipendenti) arriverà uno strumento di tutela in caso di sospensione dell’attività lavorativa. Ma la tutela sarà prevista per un periodo più breve di quello della cig. Si potrà ricevere l’assegno per soli tre mesi (prorogabili in via eccezionale fino a 9). "Il fondo – si legge nella circolare – ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità".


IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE - E’ previsto inoltre un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Dal 2020 il sistema peraltro diventerà ancora più “a consumo”, sottolinea il segretario confederale Uil Guglielmo Loy, con la possibilità per l’azienda di recuperare attraverso le prestazioni ai lavoratori sospesi solo le somme già versate.

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