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venerdì 11 marzo 2016

Lavori usuranti

http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavori-usuranti.aspx

Il D.Lgs. n. 67/2011 ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.
Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono i lavori usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999
Con riguardo a questi lavori il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali. 
Per avviare la comunicazione, i datori dovranno compilare il modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti sopra citati (indicazioni operative: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 Novembre 2011).
Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:
  • Inizio lavoro a catena
  • Lavoro usurante D.M. 1999
  • Lavoro usurante notturno
  • Lavoro usurante a catena
  • Lavoro usurante autisti
Per effettuare le comunicazioni bisogna:
 - accreditarsi al sistema  se non si è ancora registrati

N.B.: Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione. In questo conteggio è necessario includere anche eventuali lavoratori in somministrazione (sono infatti le imprese utilizzatrici ad essere pienamente a conoscenza delle attività svolte dai lavoratori).
In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc. come indicato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti. 
Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria unacomunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente. 


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