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lunedì 28 maggio 2018

Consulenti del lavoro e antiriciclaggio


La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 23 maggio 2018, un approfondimento in materia verifica e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nonché dimostrazione, alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di Autoregolamentazione, che le stesse siano adeguate al rischio rilevato.
Il D. Lgs. n. 90/2017 ha modificato il Titolo II del D. Lgs. n. 231/2007 abrogando di fatto, per i professionisti tra i quali i Consulenti del Lavoro (ndr. d’ora in poi anche CdL), gli obblighi di registrazione dapprima previsti dal Capo II, articoli da 36 a 40, del citato Decreto Legislativo.
In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 90/2017, è venuto meno l’obbligo per il professionista di istituire e tenere aggiornato un Registro della Clientela a fini Antiriciclaggio (c.d. Registro Antiriciclaggio). Pertanto, a partire dal 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del predetto Decreto Legislativo, i Consulenti del Lavoro non sono più soggetti all’obbligo di gestione del Registro della Clientela né, conseguentemente, possono essere sanzionati per la mancata istituzione e/o la non corretta tenuta dello stesso.
Per quanto riguarda, invece, le violazioni relative alla mancata istituzione e tenuta del Registro Antiriciclaggio commesse antecedentemente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 90/2017, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, l’art. 69 del D. Lgs. 231/2007 chiarisce che, per effetto della successione delle leggi nel tempo, nessuno può essere sanzionato per un fatto che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 90/2017, non costituisce più illecito.
Permangono, tuttavia, anche per il passato, gli obblighi di conservazione della documentazione che il professionista deve acquisire per dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Quindi, pur avendo eliminato l’obbligo formale e burocratico di registrare le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in uno specifico registro antiriciclaggio, rimangono ancora validi, contestabili e sanzionabili per il professionista gli obblighi di conservazione di una copia della documentazione acquisita nel corso delle attività di adeguata verifica della clientela (c.d. “fascicolo della clientela”).

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