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martedì 12 giugno 2018

Legge di Bilancio (2018): Novità Cooperative

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg

L'art. 1 comma 936 della legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto importanti novità nel settore cooperativo.

Le novità più importanti:
1) Eliminazione dell'amministratore unico;
2)  Nomina consiglio amministrazione con almeno 3 amministratore;
3) Tempo determinato per la durata del mandato (massimo 3 anni).

Decorrenza: 1 Gennaio 2018



936.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione  fiscale  e   agevolare
l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle  entrate,
mediante il potenziamento del  sistema  di  vigilanza  nei  confronti
delle societa' cooperative e delle sanzioni per il  mancato  rispetto
del carattere mutualistico prevalente: 
    a) all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  2638,  secondo
comma, del codice civile, gli enti  cooperativi  che  si  sottraggono
all'attivita' di vigilanza o non rispettano  finalita'  mutualistiche
sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le  cooperative,
dall'albo  nazionale  degli   enti   cooperativi.   Si   applica   il
provvedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'autorita'  ai  sensi
dell'articolo 2545-septiesdecies del codice  civile  e  dell'articolo
223-septiesdecies delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione  del  patrimonio
ai sensi dell'articolo 2514, primo  comma,  lettera  d),  del  codice
civile »; 
      2) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 5-bis. Agli enti cooperativi che  non  ottemperino  alla  diffida
impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo  ovvero  non
ottemperino agli  obblighi  previsti  dall'articolo  2545-octies  del
codice civile e' applicata una maggiorazione del contributo  biennale
pari a tre volte l'importo dovuto. Le  procedure  per  l'applicazione
della maggiorazione del contributo  sono  definite  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico »; 
      3) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente: 
  « 5-ter. Lo scioglimento di  un  ente  cooperativo  e'  comunicato,
entro  trenta  giorni,  dal  Ministero   dello   sviluppo   economico
all'Agenzia  delle   entrate,   anche   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre  2014,
n. 175 »; 
    b) all'articolo 2542 del codice civile, dopo il  primo  comma  e'
inserito il seguente: 
  «L'amministrazione  della  societa'  e'  affidata  ad   un   organo
collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle  cooperative  di  cui
all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista
dall'articolo 2383, secondo comma »; 
    c)  all'articolo  2545-sexiesdecies  del   codice   civile   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, le parole: «  irregolare  funzionamento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarita' di  funzionamento  o
fondati indizi di crisi »; 
  2) al terzo comma, le parole: « di cui ai commi precedenti  »  sono
sostituite dalle parole: « di cui al quarto comma »; 
  3) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  « Laddove vengano accertate una o piu'  irregolarita'  suscettibili
di specifico adempimento, l'autorita' di vigilanza,  previa  diffida,
puo'  nominare  un  commissario,  anche  nella  persona  del   legale
rappresentante  o  di  un   componente   dell'organo   di   controllo
societario, che si sostituisce agli organi amministrativi  dell'ente,
limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ». 

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