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venerdì 10 aprile 2020

Coronavirus: DL 23 08/04/2020 - art 18 Sospensione di versamenti tributari e contributivi (F24)


DL 23 del 08/04/2020

Art 18 Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Il D.L. 23/2020 del 08/04/2020 conferma, all'art. 18, le disposizioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi, ma con alcune differenze rispetto alla sospensione operata nel precedente DL 18/2020 che aveva esteso il provvedimento a tutte le aziende appartenenti ad alcuni specifici settori (art 61) oltre che a tutte quelle con ricavi/compensi nello scorso periodo d'imposta entro i 2 mln di euro (art 62).

Infatti le nuove disposizioni ex art. 17 DL 23/2020 legittimano la sospensione oltre che in relazione al parametro della dimensione aziendale (entro o oltre 50 mln euro) anche in relazione alla contrazione dei ricavi (fatturato/corrispettivi) nel periodo di valutazione di Marzo e Aprile 2020 rispetto al medesimo periodo dello scorso anno

·                     per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione dei ricavi (o compensi) di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);

  1. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente  periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
    b) all'imposta sul valore aggiunto.
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

·                     per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% dei ricavi (o compensi)

  3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte oprofessione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello  in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
    a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
    b) all'imposta sul valore aggiunto.
  4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.


·                     per imprese (o professionisti) con sede fiscale/legale/operativa nei comuni delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza

  6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul  valore  aggiunto si applica per i mesi di aprile e  maggio  2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la  sede  legale  o la sede  operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto  allo  stesso  mese  del  precedente periodo d'imposta.

·                     per imprese di cui all'art. 61 DL 18/2020 e art. 8 DL 9/2020 (settori e territori maggiormente colpiti) continuano a considerarsi valide le disposizioni di sospensione precedentemente disciplinate per il periodo in esame.

  8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile  2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1  e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio  2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In relazione alla verifica dei requisiti dimensionali e di contrazione del volume di fatturato da verificare per la legittima sospensione dei versamenti, l'art. 17 prevede, al comma 9, che l'INPS e INAIL comunicano all'AdE i dati identificativi dei soggetti interessati.

  9. L'INPS, l'INAIL e gli enti  gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,  n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali  previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62,  comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.



Testo integrale articolo
ART. 18.
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

  1.  Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio  dello  Stato  con  ricavi  o  compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di  imposta  precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta  e  nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente  periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
    b) all'imposta sul valore aggiunto.
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  3. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte oprofessione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello  in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che  hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto  allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese  del  precedente  periodo   d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
    a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
    b) all'imposta sul valore aggiunto.
  4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o  professione, in  data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1  e  3 nonche' quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresi' sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, che svolgono attivita' istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
  6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul  valore  aggiunto si applica per i mesi di aprile e  maggio  2020,  a  prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la  sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi  e  Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in  un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  medesimo mese di giugno 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  di  quanto  gia' versato.
  8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile  2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1  e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio  2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  9. L'INPS, l'INAIL e gli enti  gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996, n. 103, comunicano  all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62,  comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

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