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venerdì 12 ottobre 2012

Dimissioni e convalida

(Articolo Consulente del Lavoro - Ferrari Romina PARMA)

RIFORMA FORNERO: LE DIMISSIONI VANNO CONVALIDATE

Dal 18 luglio 2012 ritorna la convalida per tutti i lavoratori che hanno intenzione di dimettersi o di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro. La nuova norma, introdotta dall’art. 4 della Legge 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) prevede l’obbligo per il lavoratore di confermare le dimissioni attraverso varie procedure che possano dare certezza alla data effettiva di dimissioni e della volontà del lavoratore di voler risolvere il rapporto di lavoro. La volontà del legislatore è quella di tutelare sia la libertà negoziale del lavoratore che di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni “in bianco” imposte dal datore di lavoro al momento della firma del contratto di assunzione o comunque durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Si tratta di una condizione sospensiva che rimanda l’efficacia delle dimissioni presentate dal lavoratore al momento in cui sarà terminato l’iter di convalida delle stesse. La norma scinde due procedure comunicative.

Prima procedura:dimissioni e risoluzione consensuale durante il periodo c.d. protetto

Riguarda le dimissioni effettuate durante il periodo tutelato dal T.U. in materia di tutela della maternità e paternità. Le differenze rispetto al passato:
-         viene esteso da 1 a 3 anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie;
-         l’istituto della convalida viene allargato anche ai casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Questa prima procedura va obbligatoriamente effettuata presso il servizio ispettivo territorialmente competente.

Seconda procedura: dimissioni e risoluzione consensuale ordinarie

Riguarda la convalida per le restanti dimissioni o risoluzioni consensuali per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Le procedure previste e dove il lavoratore può rivolgersi per convalidare le dimissioni.
I soggetti abilitati alla convalida delle dimissioni :
-         la direzione territoriale del lavoro competente per territorio;
-         il centro per l’impiego competente per territorio;
-         la sottoscrizione di apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro effettuata dal datore di lavoro (COT).
Il datore di lavoro deve verificare che il lavoratore adempia alla convalida. Nel caso in cui il lavoratore consegni le proprie dimissioni prive di convalida di cui ai primi due punti, il datore di lavoro deve (l’inadempienza comporta l’invalidità delle dimissioni con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro) convocare entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, il lavoratore attraverso un invito scritto e recapitato presso il proprio domicilio, contenente la ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione (COT). A questo punto il lavoratore ha 7 giorni di tempo per recarsi presso il proprio datore di lavoro o altro soggetto abilitato per la convalida o revoca delle proprie dimissioni sempre in forma scritta. Nel caso non provveda, non potrà più far valere la mancata attuazione delle procedure previste dalla nuova norma per invalidare la cessazione del rapporto di lavoro.

Sanzioni previste

La norma termina con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria  prevista per il datore di lavoro in caso di utilizzo di dimissioni in bianco  da 5000 a 30000 euro di competenza esclusiva degli Ispettori del Ministero del Lavoro.

Appalto e responsabilità solidale

APPALTO DI SERVIZI (da Memento Pratico IPSOA-Francis Lefebvre)
NOZIONE
Per appalto si intende il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore di un altro soggetto (committente).
Quando l’appaltatore cede ad un terzo (subappaltatore), previa autorizzazione del committente, l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di appalto, si ha un subappalto.
La sussistenza di un’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore distingue l’appalto dal contratto d’opera

REQUISITI
L’appalto è considerato “genuino” quando l’appaltatore non è un semplice intermediario ma un vero imprenditore che:
-         Impiega una propria organizzazione di mezzi;
-         Assume i rischi della realizzazione dell’opera o del servizio pattuito;
-         È in possesso di un comprovato livello di specializzazione e professionalità.

1)     ORGANIZZAZIONE DI MEZZI
In via generale l’organizzazione di mezzi presuppone la disponibilità dell’appaltatore di capitali, macchinari ed attrezzature. Tuttavia, è considerato legittimo anche l’appalto nel quale l’apporto di attrezzature e di capitale risulti marginale rispetto a quella della prestazione di lavoro. Ciò purchè l’appaltatore continui ad esercitare in via esclusiva il potere direttivo e organizzativo sul personale impiegato

2)     RISCHIO D’IMPRESA
Costituisce indice rivelatore della sussistenza del rischio d’impresa, ad esempio, il fatto che l’appaltatore:
-       Abbia già in essere un’attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente;
-       Svolga una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata;
-       Operi per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato.

3)     CONOSCENZE SPECIFICHE
Con particolare riguardo ai contratti d’appalto concernenti lavori specialistici, è fondamentale la sussistenza di un comprovato “know how” aziendale o di elevate professionalità in capo al personale impiegato nell’ambito dell’appalto.

CONSEGUENZE DELL’ASSENZA DEI REQUISITI
Poiché i requisiti sopraindicati distinguono l’appalto dalla somministrazione di lavoro, qualora essi non vengano rispettati si configura un’ipotesi di somministrazione irregolare. In tal caso il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente con qualsiasi atto scritto.
Quando l’appaltatore mette a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, mantenendo meri compiti di gestione amministrativa del rapporto (ad esempio oneri retributivi e contributivi), sussiste il fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera (vietata se esercitata al di fuori dell’ambito di applicazione della somministrazione).

RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi (comprese le quote del TFR), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

L'art. 2, comma 5–bis, della legge n. 44/2012, riformando l'art. 35, comma 28 della legge n. 248/2006 ha affermato che "in  caso di appalto di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento".
In materia di responsabilità dell’impresa committente vanno, altresì, tenuti presenti l’art. 29, comma 2 del D.L.vo n. 276/2003 (nella versione riformata dall’art 21 della Legge  n. 35/2012 – retribuzioni, contributi, premi assicurativi, e TFR maturato, entro i due anni dalla cessazione dell’appalto) e l’art. 26 del D.L.vo n. 81/2008 per gli infortuni non coperti dall’INAIL.

L’art. 13-ter del c.d. “decreto Sviluppo” (D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 134/2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012) ha riscritto il comma 28 della legge n. 248/2006 ed ha introdotto i commi 28-bis e 28-ter.
Il nuovo comma 28 stabilisce che in caso di appalto di opere e di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto, dell’IRPEF su redditi da lavoro dipendente per i lavoratori interessati e dell’IVA dovuta all’Erario relativamente alle prestazioni effettuate a seguito del contratto di subappalto. La disposizione, così come è scritta, lascia fuori il committente ed, inoltre, non c’è il limite dei due anni dalla cessazione e del rapporto cui si riferisce l’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003. Ciò significa che il coinvolgimento in solido trova soltanto il limite della prescrizione dei singoli tributi interessati. Il comma 28 –bis afferma che il committente non deve provvedere al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore se quest’ultimo non documenta che quanto dovuto all’Erario ed all’IVA è stato correttamente versato da lui stesso e dagli eventuali subappaltatori. L’inosservanza delle modalità di pagamento , con la “non correttezza” dei versamenti IRPEF ed IVA da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori è punita con una sanzione a carico del committente compresa tra 5.000 e 200.000 euro. Il comma 28-ter definisce l’ambito di applicazione della normativa: sono i soggetti indicati negli articoli 73 e 74 del DPR n. 917/1986 o che stipulano contratti di appalto rilevanti ai fini dell’IVA. Sono escluse le stazioni appaltanti che operano ex art. 3, comma 33, del D.L.vo n. 163/2006 (c.d. “Codice degli appalti pubblici”).

lunedì 8 ottobre 2012

Sanataria 2012 - Documenti utili per attestare la presenza




Min.Interno: Sanatoria - i documenti utili per l'attestazione della presenza dello straniero in Italia

Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 6121 del 4 ottobre 2012, con la risposta dell'Avvocatura Generale dello Stato ai numerosi quesiti in merito alla tipologia di documentazione utile ai fini dell'attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011.

uno stralcio della circolare ministeriale

"....
La ratio sottesa all'adozione del più ampio termine "organismi pubblici" è proprio quella di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o una attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Ed ecco, quindi, che nella documentazione de qua possono, ad esempio, farsi rientrare, di diritto:
  • la certificazione medica proveniente da struttura pubblica
  • il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore
  • tessere nominative dei mezzi pubblici
  • certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc.
  • titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (TIM, Vodafone, Wind, Tre, ecc.)
  • centri di accoglienza o di ricovero autorizzati o anche religiosi
  • documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, sempre in data antecedente al 31 dicembre 2011.
...."

mercoledì 3 ottobre 2012

Costituzione Italiana - Art. 1

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 1

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
 

Sanatoria 2012



Faq Ministero:

lunedì 1 ottobre 2012

Agenzia Entrate - Youtube

L'Agenzia delle Entrate sbarca su Youtube

Pillole di Lavoro

Maxisanzione
Il ministero del Lavoro, con la nota n. 5509/2012, ribadisce che per evitare la maxi sanzione (dai 1.500 ai 12mila euro, oltre gli accessori, per ogni lavoratore irregolare - legge n. 183/10) basta la Comunicazione obbligatoria (Co) effettuata entro le ore 24 del giorno prima dell'accesso ispettivo (non rileva l'eventuale coincidenza dello stesso con un giorno festivo non lavorativo). La Co dimostra la volontà del datore di non occultare il rapporto di lavoro.
Anche in caso di omessa Co, è possibile la non applicazione della maxisanzione se è palese che l'inadempienza non sia legata alla volontà di occultare il rapporto di lavoro.
Si evita se, ad esempio, gli ispettori, pur in presenza di lavoratori subordinati senza invio di preventiva Co, rilevano che sono stati effettuati, prima dell'ispezione, gli adempimenti di carattere contributivo (Dm 10, EMens, UniEMens) o rilevano una differente qualificazione del lavoratore.

INPS: modalità di presentazione telematica delle domande di permessi per l’assistenza al familiare disabile in situazione di gravità
L'INPS, con la circolare n. 117 del 27 settembre 2012, informa che è stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di permessi per l'assistenza al familiare disabile in situazione di gravità, ex art. 33 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104.
Dal 1 ottobre 2012 tali richieste dovranno essere presentate esclusivamente  in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
·                                 WEB -  L'accesso al servizio Web per l’invio on line delle domande per i permessi retribuiti ai sensi della legge 104/1992 acquisite via internet avviene collegandosi al sito dell’INPS (www.inps.it). Il Cittadino richiedente deve essere in possesso del PIN dispositivo.
Il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito, ” – Disabilità - Permessi Legge 104/92”;
·                                 Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
·                                 Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde 803164

Intermittenti.
A partire dal 01/10/2012 sarà possibile compilare online il modulo preventivo con le presenze del lavoratore intermittente (www.cliclavoro.gov.it).

Sicurezza: Autorizzazione unica ambientale.
Con l’approvazione del regolamento che disciplina l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) le piccole e medie imrpese potranno ottenere risparmi in termine di tempo e di risorse. Per ottenere l’AUA basterà un’unica domanda.

ANF Gestione separata
L'INPS, con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, comunica il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per gli iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti dalla contribuzione figurativa

Circolari ministeriali: non sono vincolanti.
La recente sentenza numero 25170/2012 della Suprema Corte di Cassazione stabilisce che le Circolari Ministeriali sono atti interni alla P.A. che si risolve con un semplice ausilio normativo che nulla può rispetto al dato legislativo. Tali documenti non sono quindi vincolanti per il giudice penale.

Sentenza n° 15059 Corte di Cassazione: Infortunio in itinere.
No al riconoscimento dell’infortunio in itinere se l’abitazione del lavoratore dista poco più di un Km dall’ufficio e l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, per esempio la bicicletta, non è necessario.

Sentenza n° 14995 Corte di Cassazione: E-mail offensive ai superiori.
E’ legittimo licenziare il lavoratore che inoltra intenzionalmente delle e-mail a contenuto diffamatorio ai dirigenti della propria azienda.

Sentenza n° 15104 del 10/09/2012 Corte di Cassazione: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il giustificato motivo oggettivo alla base del licenziamento di un lavoratore non può consistere in una mera diminuzione dei costi o incremento del profitto per il datore di lavoro, ma deve provare la sussistenza del nesso causale tra il provvedimento espulsivo e la soppressione delle mansioni del lavoratore licenziato.
àprovare anche l’impossibilità al repechage.

Sentenza n° 15129 del 10/09/2012 Corte di Cassazione: Rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine ed espulsione
Il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non fa scattare l’espulsione automatica del cittadino extracomunitario.
Può essere disposta solo se la domanda viene respinta.

Sentenza n° 15476 del 14/09/2012 Corte di Cassazione: Fa il barista in malattia? Non perde il posto.
Ingiusto il licenziamento dell’operaio che, assente per malattia a causa di una distorsione alla caviglia, lavora nel bar della moglie.
Per la Corte di Cassazione non tutte le attività comportano lo stesso grado di stress fisico.

Sentenza n° 34747 del 11/09/2012 Quarta Sezione Penale della Cassazione: SICUREZZA.
Se i controlli in cantiere non sono “continui e pressanti”, il datore di lavoro risponde dell’incidente mortale occorso all’operaio che non indossava gli strumenti di protezione.