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venerdì 28 settembre 2012

Riforma Lavoro - Dimissioni

Dal 18 luglio è obbligatoria la convalida delle dimissioni.
Si informa che dal 18 luglio 2012 è operativa la norma relativa alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali per tutti i lavoratori e le lavoratrici, prevista dalla Legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro).

Le procedure previste sono 2:
1. Convalida presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio  per:
- la lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
- la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino;
- la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
à A detta convalida e' condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro

2. Per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici:
- tramite apposizione della firma del lavoratore/trice sulla ricevuta al modello di cessazione inviato (che lo scrivente studio fonirà entro 5 giorni dalla data delle dimissioni), tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego;
- tramite convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’Impiego competente per territorio (il lavoratore si rega in DTL fa convalidare le dimissioni e ne porta copia al datore di lavoro).
à La dimissione o la risoluzione consensuale è condizionata ad una delle procedure di convalida sopra indicate.

Riforma Fornero e dimissioni, coinvolto anche il settore domestico

1 Agosto 2012 | Nazionale
La riforma del lavoro firmata Fornero prevede, tra le altre cose, una nuova procedura da adottare in caso di dimissioni del dipendente e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, senza esclusione del settore domestico, lo segnala in una nota Assindatcolf - Associazione datori di lavoro domestico, componente Fidaldo ed aderente a Confedilizia.
In seguito all’entrata in vigore della riforma, dunque, i datori di lavoro domestico quando riceveranno una comunicazione di dimissioni da parte, per esempio, della propria colf o della badante avranno due possibilità: far convalidare alla stessa le dimissioni presso la Direzione territoriale del lavoro o Centro per l’impiego, oppure richiedere alla lavoratrice dimissionaria una dichiarazione di conferma, con la firma in calce alla ricevuta di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata all’Inps.   
Stesso procedimento è da seguirsi nel caso di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo.
Se non si riesce a far convalidare dal proprio collaboratore domestico le dimissioni o la risoluzione consensuale, allora, dovrà essergli inviata entro trenta giorni, una lettera raccomandata A.R., con la quale lo si invita alla convalida entro 7 giorni dalla ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, le dimissioni o la risoluzione consensuale saranno perfezionate e si ritengono pertanto esauriti gli obblighi del datore di lavoro, senza quindi conseguenze per lo stesso.
In mancanza dell’esecuzione di quanto sopra indicato, le dimissioni del dipendente non sono valide e può essere considerato che il rapporto continui.
E’ incomprensibile come il lavoro domestico, data la sua particolarità, non sia stato escluso da questi obblighi.

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