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martedì 10 giugno 2014

L’intermediazione illecita se l’appaltatore ha la sola gestione amministrativa del rapporto.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 12357 pubblicata il 03/06/2014, si è espressa nel merito del riconoscimento dell’intermediazione di manodopera negli appalti endoaziendali, precisando che il reato si configura anche qualora l’appaltatore si limita solamente alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
Nel caso in specie, il lavoratore era inserito nell’organizzazione del committente, seguiva le direttive di questi e nell’attività quotidiana utilizzava gli strumenti e beni di proprietà dello stesso committente: i giudici della Corte suprema hanno ritenuto che l’appaltatore abbia fornito un lavoratore, e non un servizio al committente, configurandosi pertanto il reato di intermediazione illecita. Non rileva il fatto che l’appaltatore sia un’azienda vera e propria: accertato il fatto che l’appaltatore era estraneo all’organizzazione e alla gestione del lavoratore, chiarisce la Corte, è irrilevante “ogni questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione”.

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