Cerca nel blog

lunedì 11 febbraio 2013

INPS: Malattia all'estero (Lavoro)

MALATTIA IN PAESI CEE O CONVENZIONATI

(Circ. 11/1991)
Nell'ipotesi di malattie intervenute in Paesi Esteri CEE o in Convenzione bilaterale le norme prevedevano che il lavoratore si premunisse, prima di recarsi all'estero in temporaneo soggiorno, dell'apposito formulario E 111, oggi sostituito dalla T.E.A.M. (Tessera Europea Assicurazione Malattia - Msg. 27699 del 1.8.2005 -) a seguito della decisione della Commissione Amministrativa delle Comunità Europee per la Sicurezza Sociale dei Lavoratori Migranti n. 198 del 23.3.2004 . Riguardo alla TEAM per l'introduzione è stato concesso un periodo transitorio ad alcuni Paesi durante il quale potevano continuare ad emettere l'attestato E111, (la Lithuania fino al 1 luglio 2005, la Lettonia fino al 31 luglio 2005, l'Austria, i Paesi Bassi, il Regno Unito, Malta, la Polonia, la Slovacchia, Cipro, l'Ungheria, l'Islanda, la Svizzera, il Liechtenstein al 31 dicembre 2005 - Msg. 27699 del 1.8.2005) o altro equipollente (a seconda del Paese di destinazione), da esibire all'istituzione sanitaria straniera competente, a disposizione della quale il lavoratore medesimo dovrà mettersi in caso di malattia, nei termini previsti dalla normativa internazionale.
Sarà l’istituzione sanitaria straniera che provvederà a trasmettere all’Inps la certificazione medica acquisita (circ. 180/1985 - msg 28978/2007- formulario E116 in caso di malattia senza ricovero - il formulario E113, in uso in caso di ricovero, è stato soppresso - Msg. 27699 del 1.8.2005), con i referti dei controlli eventualmente effettuati (di iniziativa o su richiesta) se la malattia è intervenuta durante un periodo di ferie (Circ. 11/1991) lo stato di malattia e quindi la relativa indennità, decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma, certificato ecc.), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1). Resta a carico del lavoratore l’onere di documentare al datore di lavoro, entro due giorni dalla data del rilascio del certificato, lo stato di malattia (Circ. 11/1991).

La certificazione prodotta da cittadini comunitari (di Paesi Esteri CEE) in lingua originale non produce per tali cittadini l'obbligo della traduzione in lingua italiana. L'onere grava in capo all'Istituto. I certificati saranno inviati per la traduzione ai competenti Uffici individuati presso ogni regione. msg 28978/2007

MALATTIA IN PAESI EXTRA CEE NON CONVENZIONATI

(Circ. 11/1991)
Il certificato eventualmente anche in copia deve essere inviato entro 2 giorni dal rilascio alla Sede Inps competente (Circ. 11/1991) e al datore di lavoro. La prestazione potrà essere erogata solo dopo l’acquisizione da parte dell’Inps della certificazione "originale", legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero (Circ. 11/1991) . Per legalizzazione si intende l’attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali (circ. 136/2003, par.11)
Se la malattia è intervenuta durante un periodo di ferie, lo stato della malattia e quindi la relativa indennità decorrerà dalla data di comunicazione (effettuata anche a mezzo telefono, telegramma certificato ecc), da parte del lavoratore al datore di lavoro. (Circ. 109/1999, punto 2.1) 
  • Lavoratori Italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi CEE o disciplinati da convenzioni bilaterali tenute agli adempimenti contributivi in Italia
Il lavoratore, dipendente da ditta italiana operante all’estero, che si ammala in paesi esteri disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali, dovrà:
    • provvedere entro 2 giorni dal rilascio a trasmettere le attestazioni di malattia al datore di lavoro;
    • rivolgersi entro i termini prescritti dalla normativa internazionale all’ente assicuratore estero presentando il certificato medico di diagnosi e prognosi.
  • Lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi extra CEE NON convenzionati tenute agli adempimenti contributivi in Italia
(circ. 156/88, punto 2 – circ. 182/1990)
Il lavoratore, dipendente da ditta tenuta agli adempimenti contributivi in Italia operante all’estero, che si ammala in paesi esteri non disciplinati da regolamenti CEE o da convenzioni bilaterali dovrà:
  • inviare entro 5 giorni dal rilascio al datore di lavoro l’attestazione di malattia ed il certificato di diagnosi e prognosi alla locale rappresentanza diplomatica Consolare che curerà anche le eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro degli atti in Italia all’Inps. Le prestazioni saranno calcolate sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto (anno 2005 circ. 59/2005 lett. A, punto 4 –  circ. 34/2005; anno 2006 circ. 51/2006 lett. A punto 4; anno 2007 circ. 45/2007 e circ. 77/2007 lett. A punto 4, anno 2008 circ. 48/2008 , anno 2009 circ. 36/2009).

Nessun commento:

Posta un commento