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mercoledì 17 ottobre 2012

Compenso Tirocinante

Il rimborso delle spese sostenute (documentate) risultano non soggette a tassazione, mentre, per quanto riguarda le borse di studio:
T.U.I.R. art. 50 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
lettera C
“le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

Le somme corrisposte a fronte di tirocini o stage aziendali sono deducibili dal reddito d’impresa.

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