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mercoledì 24 ottobre 2012

Contratti agricoli

Fonte:
http://www.investireoggi.it/fisco/contratto-agricolo-con-forma-scritta-obbligatoria/

Contratto agricolo in forma scritta e pagamenti più rapidi per i produttori agricoli. Entrano in vigore oggi le novità in tema di contratti agricoli, disciplinate all’articolo 62 della legge n. 27 del 2012.

Contratti agricoli: le novità

Tra le novità che tale disposizione introduce in merito al settore agricolo, si precisa in primo luogo che il contratto agricolo debba avere la forma scritta. Un requisito richiesto a pena di nullità ma con la particolarità che la forma scritta del contratto agricolo viene rispettata anche se ricorrono «situazioni idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto». Così i documenti di trasporto/consegna e le fatture, se contengono tutti gli elementi previsti in modo obbligatorio dalla nuova norm, assolvono gli obblighi della forma scritta anche senza recare alcuna sottoscrizione delle parti, alla condizione che riportino la seguente dicitura: «Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Contratto agricolo e pagamento prodotti agroalimentari

Altra novità fondamentale che riguarda il contratto agricolo è il pagamento delle merci, dei prodotti agrolaimentari per l’esattezza. Infatti, si stabilisce che per le derrate deteriorabili, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni, mentre per quelle non deteriorabili o sfuse, il termine sarà di 60 giorni, sempre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

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