Cerca nel blog

martedì 13 novembre 2012

INAIL: Recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici. Articolo 11, comma 5 bis, del dlgs 09/04/2008, n.81, come modificato dal dlgs 03/08/2009, n.106.


Premessa
Come noto, il comma 5 bis1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dall’intervento correttivo del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, riconferma2 espressamente il diritto degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica, senza oneri a loro carico.
Tale diritto, declinato dal testo unico e richiamato dal suddetto comma 5 bis, è di diretta derivazione costituzionale tenuto conto che le cure necessarie al recupero della capacità lavorativa (attualmente dell’integrità psicofisica, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 13 del decreto legislativo n.38/2000) sono senz’altro da annoverare tra i mezzi adeguati alle esigenze di vita che il secondo comma dell’art. 38 della Costituzione impone di assicurare agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici.
Peraltro, il citato intervento correttivo, se da una parte costituisce conferma di un diritto di rilevanza costituzionale, dall’altra, chiarisce inequivocabilmente3 che l’Inail continua a essere l’istituzione garante del diritto in questione. Infatti, l’ultima parte del citato comma 5 bis precisa che l’Istituto svolge il compito affidatogli dalla disposizione in esame e cioè quello di garantire il diritto degli infortunati e dei tecnopatici alle cure necessarie, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.
La disposizione in esame, in definitiva, risolve le incertezze interpretative emerse a seguito dell’entrata in vigore dei livelli essenziali di assistenza di cui al d.p.c.m. 29/11/2001 e successive modificazioni e degli artt. 52 e 53 della legge finanziaria per il 20034 con riferimento al principio di gratuità delle prestazioni sanitarie per gli assistiti Inail; infatti, la suddetta norma conferma che l’Istituto deve tenere indenni gli infortunati e i tecnopatici dalle spese connesse alle prestazioni curative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica e, pertanto, deve sostenere l’onere delle prestazioni stesse ove non siano già assicurate dal sistema sanitario o erogate direttamente dall’Inail.
In buona sostanza, la norma in questione comporta il rimborso, da parte dell’Istituto, delle spese per prestazioni sanitarie sostenute dagli assistiti Inail5, con la sola condizione che tali prestazioni siano riconosciute necessarie dai medici dell’Inail stesso.
Ciò premesso, al fine di rendere effettiva la tutela degli assistiti nei termini su specificati, il tavolo tecnico per il nuovo modello sanitario istituito il 18 gennaio 2011 – prot. 0000244 - su indicazione del Direttore generale, ha proceduto alla:
  • definizione dell’ambito delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite agli infortunati e ai tecnopatici in termini di priorità assoluta;
  • quantificazione sperimentale degli oneri finanziari connessi all’erogazione delle prestazioni suddette allo scopo di accertare i margini di miglioramento consentiti dalle risorse di bilancio e di ampliare la rosa delle prestazioni erogabili.
Di seguito, si illustrano le conclusioni raggiunte nel corso delle sedute del citato tavolo tecnico e si impartiscono le conseguenti istruzioni operative.

Nessun commento:

Posta un commento