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giovedì 15 novembre 2012

TRASFERTA

In assenza di una definizione legale la giurisprudenza considera trasferta (o missione) lo spostamento del lavoratore verso un’altra località rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria attività. Ai fini della configurazione della trasferta del lavoratore, occorre accertare la sussistenza del permanente legame del prestatore con l’originario luogo di lavoro.

Premesso che il lavoratore in trasferta ha comunque diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse lavorato nella sua sede abituale, spesso allo stesso viene corrisposta una specifica indennità (verificare CCNL applicato).

Indennità forfetaria: Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente l’indennità di trasferta fino all’importo di € 46,48 al giorno (77,47 € per le trasferte all’estero) al netto delle spese di viaggio e trasporto.
Ogni ulteriore rimborso aggiuntivo rispetto ai limiti stabiliti dalla Legge concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.


Rimborso misto:
La franchigia di € 46,48 (77,47 € per le trasferte all’estero) è ridotta di 1/3 nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto riducendosi (o forniti gratuitamente), pertanto, a € 30,99 per le trasferte in Italia e a € 51,65 per le trasferte all’estero.

La franchigia di € 46,48 (77,47 per le trasferte all’estero) è ridotta di 2/3 nel caso di rimborso delle spese di alloggio e di vitto riducendosi (o forniti gratuitamente), pertanto, a € 15,49 per le trasferte in Italia e a € 25,82 per le trasferte all’estero.
Anche in questi casi i rimborsi analitici delle spese di viaggio e di trasporto non concorrono a formare il reddito del dipendente in trasferta.


Rimborso analitico: Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente in trasferte il rimborso analitico sulla base della presentazione dei documenti di spesa sostenute, delle spese di vitto e di alloggio, viaggio e trasporto, nonché il rimborso di altre spese anche non documentabili ulteriori rispetto a quelle indicate, purchè attestate dal dipendente, fino a 15,49 € al giorno elevabili a 25,82 € per le trasferte all’estero.
àAl fine di una facile dimostrazione dell’inerenza del costo alla produzione del reddito d’impresa, sarebbe opportuno che i documenti (x es. ricevute fiscali) che il dipendente intende farsi rimborsare a piè di lista dall’azienda fossero cointestati. (è sufficiente che risulti il collegamento tra l’incarico della trasferta e i documenti occorrenti per il rimborso analitico delle spese necessarie all’espletamento dello stesso incarico).

La scelta di uno dei sistemi di rimborso ammessi va fatta con riferimento all’intera trasferta. La circolare 326/1997 ha infatti precisato che “non è consentito nell’ambito di una stessa trasferta adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro”.

Ipotesi di rimborso
Luogo di esecuzione della trasferta
Assoggettamento previdenziale e fiscale
Piè di lista
Fuori dal comune di residenza aziendale
Esente
Nel comune di residenza
Non esente
Indennità di trasferta
In Italia e fuori dal comune di residenza aziendale
Esente fino al limite di € 46,48 giornaliere
All’estero
Esente fino al limite di € 77,47 giornaliere
Indennità di trasferta e rimborso spese di alloggio o vitto
In Italia e fuori dal comune di residenza aziendale
Esente fino al limite di € 30,99 giornaliere
Alloggio o vitto esente
All’estero
Esente fino al limite di € 51,65 giornaliere
Alloggio o vitto esente
Indennità di trasferta e rimborso spese di alloggio e vitto
In Italia e fuori dal comune di residenza aziendale
All’estero
Esente fino al limite di € 15,49 giornaliere
Alloggio e vitto esente
All’estero
Esente fino al limite di € 25,82 giornaliere
Alloggio e vitto esente


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