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lunedì 12 novembre 2012

Riforma mercato del lavoro: dimissioni

Risoluzione del rapporto al di fuori del periodo protetto – art. 4 c. 17 (emendamenti): convalida della risoluzione e delle dimissioni
L’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata secondo modalità individuate con decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 4 c. 18 (emendamenti): dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione
In alternativa alla convalida, l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione dei cessazione del rapporto di lavoro.
Modalità diverse possono essere attuate con decreto ministeriale.

Art. 4 c. 19 (emendamenti): risoluzione per mancata presentazione della lavoratrice alla DTL
Nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida o alla sottoscrizione della dichiarazione, il rapporto si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro 7 giorni dalla ricezione, all’invito di recarsi presso la DTL o Centri per l’impiego ovvero all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione, ovvero qualora non effettui la revoca delle dimissioni entro 7 giorni.

Art. 4 c. 21 (emendamenti): revoca delle dimissioni/risoluzione
La revoca delle dimissioni può essere comunicata entro 7 giorni, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, in forma scritta.
Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo.
Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

Art. 4 c. 22 (emendamenti): mancata comunicazione dell’invito
Se il datore di lavoro non provvede a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito entro 30 giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

Dimissioni in bianco
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689.

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